INDUSTRIA 5.0
Quali investimenti rientrano nel contributo?
- Investire in beni materiali / immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale
- Attestare che l’investimento effettuato porti ad una riduzione dei consumi energetici
- Quantificare il risparmio energetico: per accedere al credito di imposta Industria 5.0, il risparmio deve essere almeno del 3% sull’intera struttura produttiva oppure almeno del 5% se calcolato sui singoli processi di produzione.
Quale burocrazia è necessaria per partire?
Un aspetto di novità, riguarda la documentazione da presentare per ottenere il credito di imposta Industria 5.0. Ci sono infatti dei documenti che andranno prodotti prima di effettuare l’investimento (ex ante) e altri da fornire successivamente (ex post). Entra in scena anche un nuovo attore, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che avrà il compito di ricevere e validare la documentazione prodotta nelle diverse fasi della certificazione e che comunicherà direttamente con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con l’Agenzia delle Entrate.
Documentazione preventiva (ex ante):
- Certificazione che attesti la percentuale di risparmio energetico ottenibile attraverso l’investimento Industria 5.0, rilasciata da un professionista indipendente (ingegnere, perito ecc.).
- Comunicazione al GSE per la “prenotazione” dell’incentivo.
A questo proposito la normativa agevola ulteriormente le PMI, consentendo di aggiungere al credito d’imposta:
- Fino a € 10.000 a supporto dei costi sostenuti per le consulenze tecniche e le certificazioni.
- Fino a € 5.000 per la certificazione contabile delle imprese senza obbligo di revisione dei conti.
Quali sono gli incentivi fiscali?
Il Piano Transizione 5.0 si compone di 9 differenti aliquote di credito di imposta, che variano in base alla percentuale di risparmio energetico ottenuto.
Leggi nella tabella sottostante quelli che possono essere gli incentivi applicabili:
Come si calcola il risparmio energetico?
- Imprese attive e costituite da più di 12 mesi: le prestazioni vanno calcolate sulla base dei dati relativi ai consumi energetici dell’esercizio precedente la data di avvio del progetto Industria 5.0. Qualora questi dati non siano disponibili, le prestazioni energetiche andranno determinate attraverso una stima basata sull’analisi dei carichi energetici (da effettuarsi tramite analisi di mercato, schede tecniche eccetera).
- Imprese attive costituite da almeno 6 mesi e per un periodo inferiore a 12 mesi: le prestazioni energetiche vanno determinate sulla base dei dati disponibili, da riproporzionare poi sull’intera annualità.
- Imprese di nuova costituzione (< 6 mesi): i consumi energetici vanno determinati tramite
- la configurazione di uno scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento del Piano Transizione 5.0, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione.
- la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto al punto 1.
- la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui al punto 2.
Industria 4.0 oppure Industria 5.0?
I due concetti non entrano in conflitto: possiamo considerare il 5.0 come complementare al 4.0. Questo aspetto si ritrova anche nel nuovo Piano governativo: per le aziende che non vogliono o possono accedere al 5.0, ci sarà la possibilità di accedere ancora al solo Piano 4.0, con le stesse aliquote e con gli stessi termini già previsti nel 2023. Perciò:
- Quando l’investimento porta ad un efficientamento energetico, si rientra nel Piano Transizione 5.0 (e quindi alla relativa documentazione, sistema di aliquote, tempistiche ecc.)
- Se invece il risparmio energetico non è previsto, o non raggiunge le soglie minime, l’acquisto del bene rientra nelle modalità del vecchio Piano Transizione 4.0, sempre con l’obbligo di attestazione dell’interconnessione.